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Tolentino: inquinamento da polveri sottili, i provvedimenti

polveri sottili 7' di lettura 23/03/2012 - In considerazione del fatto che la concentrazione di polveri sottili in atmosfera rappresenta uno dei fattori maggiormente influenti sulla qualità dell’aria in ambito urbano con conseguenze molto significative sulla salute umana, come già fatto negli anni scorsi, nel rispetto della Deliberazione di Giunta Regionale sui “Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente..." con la quale è stato approvato l’accordo di programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni di zona A ed Autorità Portuale di Ancona, il quale individua i criteri per la definizione del complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell’aria nel territorio regionale al fine di evitare, prevenire o ridurre, gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente del suo complesso, l’Amministrazione comunale ha individuato l’area del territorio comunale a cui applicare i provvedimenti per la riduzione degli inquinanti nell'aria ambiente, considerando necessario provvedere all’attuazione delle misure da adottare nel breve periodo per ridurre il rischio di superamenti dei valori limite per l'inquinamento atmosferico.

Pertanto è stata emessa una ordinanza che stabilisce: Nella zona costituita dal centro storico compreso a nord tra Corso Garibaldi da una parte e
l'intersezione Via Roma / Via Filzi dell'altra, e a sud da Via G. Murat e Via XXV Aprile incluse,
sono adottate seguenti misure:

MISURE PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
Nel periodo dal 26 marzo 2012 al 30 aprile 2012, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, è vietata la circolazione veicolare dei seguenti veicoli.
autovetture diesel pre Euro, Euro 1, senza filtro antiparticolato; veicoli commerciali leggeri ≤ 3,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 senza filtro antiparticolato; veicoli commerciali pesanti > 3,5 t e ≤ 7,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, 2, senza filtro antiparticolato; veicoli commerciali pesanti > 7,5 t e ≤ 14 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, 2 e 3 senza filtro antiparticolato; veicoli commerciali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, 2 e 3 senza filtro antiparticolato; veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3, 4 senza filtro antiparticolato; trattori stradali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, 2, 3 senza filtro antiparticolato; trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3, 4 senza filtro antiparticolato; autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3 senza filtro antiparticolato; motocicli > 50 cm 3 2 tempi pre Euro; ciclomotori < 50 cm 3 pre Euro; mezzi agricoli; macchine operatrici.
Per MTT deve intendersi Massa Totale a Terra, ovvero Massa Massima a carico tecnicamente
ammissibile o a carico ammissibile. Per gli autotreni è quella della combinazione motrice più
rimorchio, per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore più semirimorchio, per le motrici
e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola massa totale a terra dei medesimi.
E' consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone
agricole o di verde pubblico e privato, siti nella zona in cui vigono i divieti per la riduzione della
concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel
luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

Eccezioni al divieto di circolazione
Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:
automezzi per il trasporto pubblico in servizio di linea, inclusi gli scuolabus (rientrano nel divieto
quelli a noleggio e quelli turistici in generale); taxi e veicoli Noleggio con Conducente fino a 9 posti; veicoli delle forze di polizia; veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio; veicoli delle forze armate; veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed auto mediche, veicoli dei medici in visita domiciliare, veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile), veicoli dei servizi tecnici degli
Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia
elettrica, telefoni, igiene urbana ecc.) esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti, auto funebri, carri attrezzi adibiti al soccorso stradale; veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivatolo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli per il trasporto dei disabili; veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL.

MISURE INERENTI LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (industriali, artigianali, commerciali,
agricole)
Ai legali rappresentanti delle attività produttive ricadenti nella porzione del territorio del Comune di
Tolentino individuata in premessa B.1. il divieto di utilizzo di olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ) dal 02.04.2012 al 30.04.2012;
B.2. qualora siano titolari di attività autorizzate alle emissioni in atmosfera, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossido di azoto in modo tale da attenersi ai limiti inferiori del 10% rispetto a quelli autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali, dal 02.04.2012 al 30.04.2012;
B.3. qualora siano titolari di attività produttive di panificazione e ristorazione ed utilizzino la
combustione di biomasse per la cottura dei cibi, di dotarsi di idonei impianti di abbattimento delle
polveri nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili al momento e comunque che
elimino almeno il 90% delle polveri sottili, o di alternative tecnologiche di pari efficacia depurativa,
dal 02.04.2012 al 30.04.2012;

MISURE INERENTI IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI
Ai responsabili degli impianti di riscaldamento istallati presso edifici pubblici e privati ricadenti nella
porzione del territorio del Comune di Tolentino individuata:
C.1. il divieto di utilizzo di olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ);
C.2. di regolare i dispositivi di regolazione termica in modo tale da che non sia superata la
temperatura:
C.2.1. di 19°C negli edifici classificati in base a l DPR 412/93, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6,
(edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricreative e di culto, attività commerciali, sportive) con
una tolleranza di 2°C;
C.2.2. di 17°C negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E8 (edifici adibiti ad
attività industriali ed artigianali assimilabili) con una tolleranza di 2°C ;
C.3 il divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa (legna,
cippato e pellet), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, utilizzati per il
riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando
nell’unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o
centralizzato, nonché il divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di
ambienti esterni. Tali divieti non si applicano agli impianti che presentino le seguenti
caratteristiche;
C.3.1. le stufe e caldaie a pellet rispondenti alle norme UNI EN 14785 con rendimento
nominale >85%, CO <0,032% e concentrazioni delle polveri nei funi ≤15 mg/Nm3 a monte dei
dispositivi di abbattimento delle polveri stesse, dotate di idonei dispositivi di abbattimento delle
polveri nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili e comunque in grado di
eliminare almeno il 90% delle polveri sottili;
C.3.2. la qualità del pellet utilizzato deve essere comprovata tramite certificazione della
conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile;
C.3.3. l’istallazione sia stata effettuata da parte di installatori qualificati e formati con rilascio di
apposito documento attestante l’operazione; per gli impianti o gli apparecchi installati negli
anni solari precedenti, nell’anno solare in corso sia stata effettuata la manutenzione
sull’impianto o sull’apparecchio e sulla canna fumaria da parte di operatori qualificati e formati
con rilascio di apposito documento attestante l’operazione.
C.4. il divieto di cui al punto C.1, C.2, C.3 avrà effetto dal 02.04.2012 al 30.04.2012;






Questo è un comunicato stampa pubblicato il 23-03-2012 alle 14:33 sul giornale del 24 marzo 2012 - 449 letture

In questo articolo si parla di attualità, polveri sottili, inquinamento, tolentino, Comune di Tolentino

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